Fano, lì 06/02/2019
A tutte le Aziende interessate
Loro Sedi
CIRCOLARE N. 7/2019
Oggetto:
REDDITO DI CITTADINANZA
PENSIONE ANTICIPATA (QUOTA 100)
ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE
In data 28.01.2019 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 4 che riporta disposizioni relative a:
- reddito di cittadinanza
- pensione anticipata (cd. “Quota 100”)
- altre norme pensionistiche (proroga “opzione donna”, proroga APE sociale, ecc.)
Riportiamo di seguito le informazioni di maggior interesse per i datori di lavoro.
REDDITO DI CITTADINANZA (Rdc)- INCENTIVI PER LE IMPRESE
Il reddito di cittadinanza (Rdc), istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, è una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, al contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale attraverso un sostegno economico e un inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Tale istituto può diventare, in determinate circostanze, un incentivo all’occupazione; queste le condizioni:
- il datore di lavoro, interessato all’assunzione di soggetti percettori di reddito di cittadinanza, deve comunicare alla piattaforma digitale dedicata (SIUPL) la disponibilità ad assumere lavoratori a tempo pieno e indeterminato;
- al datore di lavoro che assume viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura della ”differenza tra 18 mensilità e quelle già godute dal beneficiario stesso al momento dell’assunzione”, per un importo non superiore a € 780,00 mensili e con un minimo di 5 mensilità;
- contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro deve stipulare, ove necessario, un “patto di formazione” presso il Centro per l’Impiego a favore del soggetto da assumere;
- l’erogazione del Rdc è subordinata, tra l’altro, all’impegno del soggetto ad effettuare un percorso formativo di riqualificazione professionale; al datore di lavoro che assume un beneficiario di Rdc che ha concluso il percorso formativo presso un Ente di Formazione accreditato, viene riconosciuto un esonero contributivo nel limite della metà dell’importo residuo di Rdc, per un importo non superiore a € 390,00 mensili e con un minimo di 6 mensilità.
N.B.:
- le agevolazioni sopra indicate si applicano se l’assunzione genera un incremento occupazionale netto dei lavoratori a tempo indeterminato
- in caso di licenziamento di un ex beneficiario di Rdc, il datore di lavoro sarà tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo
PENSIONE ANTICIPATA – QUOTA 100
Per il triennio 2019-2021 (in via sperimentale), gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive sostitutive nonchè alla gestione separata gestite dall’Inps, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica pari ad almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (entrambe le condizioni debbono essere soddisfatte) definita “pensione Quota 100”.
Ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione Quota 100, i soggetti iscritti a due o più gestioni previdenziali, che non siano già titolari di una pensione a carico di dette gestioni, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti.
La pensione Quota 100 non è cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con:
- i redditi da lavoro dipendente
- i redditi da lavoro autonomo
- ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000,00 lordi annui
Gli iscritti che hanno maturato Quota 100 entro il 31 dicembre 2018 possono richiedere la pensione con decorrenza 1° aprile 2019, mentre chi raggiungerà i requisiti dal 1° gennaio 2019, potrà ottenere la pensione dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI
I fondi di solidarietà bilaterali possono erogare un assegno straodinario per il sostegno al reddito dei lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per la pensione Quota 100, per un massimo di 3 anni.
L’assegno può essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali più rappresentative, nei quali sia indicato il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di quelli che accedono a tale prestazione.
Il datore di lavoro interessato ha l’obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e, se previsto dagli accordi, al versamento della contribuzione correlata.
OPZIONE DONNA
Il diritto al trattamento pensionistico anticipato cd. “opzione donna” è riconosciuto nei confronti delle lavoratrici:
- che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni
- con un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti
- con un’età pari o superiore a 59 anni per le lavoratrici autonome
PENSIONE ANTICIPATA
Dal 1° gennaio 2019 si può accedere alla pensione anticipata con una anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorrerà dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.
APE SOCIALE
L’istituto dell’APE sociale è prorogato fino al 31 dicembre 2019.
Cordiali saluti.
Lucarelli Consulenza del lavoro
Studio Associato