Fano, lì 31/01/2019
A tutte le Aziende interessate
Loro Sedi
CIRCOLARE N. 6/2019
Oggetto:
LEGGE DI BILANCIO 2019 (N. 145 DEL 30/12/2018).
Di seguito le principali novità di maggior interesse inserite nella Legge di Bilancio 2019 entrate in vigore il 1° gennaio 2019, fatte salve diverse decorrenze specifiche.
1. Sanzioni in materia di lavoro
- Sono aumentate del 20% le sanzioni relative:
- all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro (escluso il datore di lavoro domestico);
- all’esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione professionale;
- al ricorso da parte dell’utilizzatore alla somministrazione di lavoratori da parte di soggetti non autorizzati dalla legge;
- agli appalti e distacchi non genuini;
- alla mancata comunicazione preventiva di distacco transnazionale;
- al mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell’orario settimanale medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali, ed al riposo giornaliero.
- Sono aumentate del 10% tutte le sanzioni previste dal D.lgs n. 81/2008, (in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
- Sono aumentate del 20% tutte le altre sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con Decreto del Ministero del lavoro.
Le maggiorazioni sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato sanzionato per i medesimi illeciti.
2. Agevolazioni assunzioni nel mezzogiorno
Viene previsto anche per il 2019 un esonero contributivo pari al 100% per un periodo di 12 mesi,
- per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,
- di giovani under 35,
- ovvero di soggetti over 35 se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
(Si attendono le istruzioni INPS per l’applicazione).
3. Bonus occupazionale per giovani eccellenze
I datori di lavoro possono godere di un esonero contributivo per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato (anche part-time) effettuate dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 di:
- cittadini in possesso di laurea magistrale ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode (e con media ponderata di almeno 108/110), entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età;
- cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età.
Il beneficio è previsto per 12 mesi nel limite massimo di € 8.000,00 per ogni assunzione effettuata. Tale limite deve essere proporzionato in caso di assunzione a tempo parziale.
L’esonero non spetta:
- per i rapporti di lavoro domestico;
- ai datori di lavoro che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamento collettivo nella stessa unità produttiva.
Determina la perdita dell’esonero:
- il licenziamento individuale per GMO del lavoratore assunto o di altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva nei 24 mesi successivi (perdita e recupero delle somme già fruite);
- il mancato rispetto delle regole del “de minimis”.
4. Congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente
Il congedo obbligatorio retribuito a favore del padre lavoratore dipendente è stato prorogato e aumentato a 5 giorni per l’anno 2019, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo entro 5 mesi dalla nascita del figlio.
Il lavoratore, inoltre, può fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
5. Misure di conciliazione vita-lavoro
- La norma riconosce la possibilità alle lavoratrici di astenersi dal lavoro per il periodo di assenza obbligatoria esclusivamente dopo il parto e fino al quinto mese successivo allo stesso, in alternativa alla normale modalità di fruizione di due mesi prima la data del parto e tre mesi dopo. Questa opzione è subordinata al parere favorevole del medico specialista del Servizio Sanitario nazionale e del medico competente per la prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Il datore di lavoro deve dare priorità alle richieste delle lavoratrici di svolgimento della prestazione, in modalità smart working (lavoro agile), nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di maternità obbligatoria e con figli in condizione di disabilità; anche per il padre lavoratore è prevista questa possibilità in presenza di figli con disabilità.
6. Bonus asilo nido
Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 l’importo del bonus è elevato a € 1.500,00 su base annua.
7. Credito d’imposta per le spese di formazione
Il credito d’imposta previsto dal Piano nazionale industria 4.0 relativo alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta 2019.
Il credito è riconosciuto nella misura del:
- 50% delle spese ammissibili dalle piccole imprese, nel limite massimo di € 300.000,00;
- 40% delle spese ammissibili dalle medie imprese, nel limite massimo di € 300.000,00;
- 30% delle spese ammissibili dalle grandi imprese, nel limite massimo di € 200.000,00.
8. Revisione tariffe Inail e differimento autoliquidazione 2018/2019
Per il triennio 2019-2021 viene prevista una riduzione dei premi e contributi Inail per l’assicurazione obbligatoria contro il infortuni sul lavoro e le malattie professionali. A seguito dell’applicazione delle nuove tariffe, per il solo anno 2019, vengono modificati alcuni termini temporali relativi all’autoliquidazione (vedi Ns. Circolare n. 4/2019).
Inoltre con decorrenza 1° gennaio 2019 viene stabilita:
- la soppressione del premio supplementare per la copertura assicurativa contro la silicosi;
- la soppressione della riduzione contributiva dell’11,50% relativa al settore edile;
- la riduzione dal 130 per mille al 110 per mille del tasso massimo applicabile, per le lavorazioni più pericolose (esempio settore edile) al valore di base del premio Inail.
9. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
I percorsi in alternanza scuola-lavoro sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e dall’anno scolastico 2018/2019 sono attuati per una durata complessiva:
- non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- non inferioe a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio saranno definite con apposito decreto ministeriale le linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.
10. Agevolazioni disabili
L’Inail rimborserà il 60% della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore disabile (fino ad un massimo di 12 mesi) destinatario di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro, che al termine del periodo di inabilità assoluta temporanea non sia in grado di accedere al mondo del lavoro senza il supporto del progetto di reinserimento e conservazione dell’occupazione.
11. Voucher manager
Per il periodo di imposta 2019-2020 la norma prevede per le PMI (Piccole e Medie Imprese) un contributo a fondo perduto (si applica la normativa “de minimis”) per l’acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal “Piano Impresa 4.0” e “di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali”.
Per le micro e piccole imprese è riconosciuto un contributo in misura pari al 50% dei costi sostenuti, entro il limite massimo di € 40.000,00 per ciascun periodo d’imposta, mentre per le medie imprese nella misura del 30% entro il limite massimo di € 25.000,00.
Il requisito fondamentale per accedere al contributo è quello di sottoscrivere un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto dal Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 31.03.2019.
12. Tassazione agevolata del reddito corrispondente agli utili reinvestiti
Prevista una tassazione agevolata, per i soggetti IRES, del reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione.
Cordiali saluti.
Lucarelli Consulenza del lavoro
Studio Associato