Fano, li 21/01/2019
A tutte le Aziende interessate
Loro Sedi
CIRCOLARE N. 4/2019
Oggetto:
INAIL differimento dei termini per autoliquidazione 2018/2019
Istanza di riduzione del tasso INAIL per l’anno 2019 – MODELLO OT24
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019
La Legge di Bilancio 2019 ha previsto la revisione delle tariffe dei premi INAIL e conseguentemente ha modificato per l’anno 2019 i termini relativi all’autoliquidazione 2018/2019.
L’INAIL per l’autoliquidazione precisa che è differito:
- dal 31/12/2018 al 31/03/2019 il termine entro il quale rende disponibili ai datori di lavoro le basi di calcolo per il calcolo del premio assicurativo;
- dal 28/02/2019 al 16/05/2019 il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2018;
- dal 16/02/2019 al 16/05/2019 il termine entro cui inviare la domanda di riduzione delle retribuzionI presunte per l’anno 2019;
- dal 16/02/2019 al 16/05/2019 il termine per il versamento tramite F24 dei premi dovuti.
In caso di pagamento rateizzato del premio INAIL in 4 rate, le scadenze della prima e della seconda rata vengono unificate e il pagamento dovrà essere effettuato entro il 16/05/2019.
Pertanto di seguito il dettaglio della rateizzazione 2019:
- 1° rata pari al 50% del premio (senza interessi) dovrà essere versata entro il 16/05/2019;
- 2° rata pari al 25% del premio (con interessi) dovrà essere versata entro il 20/08/2019;
- 3° rata pari al 25% del premio (con interessi) dovrà essere versata entro il 16/11/2019.
RIDUZIONE TASSO INAIL ANNO 2019 – MOD OT24
L’INAIL ha confermato per il 2019 la riduzione del tasso di premio applicabile alle aziende con dipendenti, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia.
La riduzione del tasso prevista in base all’articolo 24 del D.M. 12.12.2000, come modificato da ultimo, dal D.M. del 03.03.2015, è riconosciuta in misura fissa, su domanda, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:
- 28% fino a 10 Lavoratori Anno;
- 18% da 11 a 50 Lavoratori Anno;
- 10% da 51 a 200 Lavoratori Anno;
- 5% oltre 200 Lavoratori Anno;
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, su mod. OT24, disponibile sul sito INAIL, entro il 28.02.2019 e la concessione del beneficio è subordinata a:
a) aver posto in atto interventi migliorativi in materia di sicurezza nell’anno precedente;
b) condizione di regolarità relativamente alle disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e d’igiene del lavoro (pre-requisiti).
c) condizione di regolarità contributiva ed assicurativa INPS – INAIL – Cassa Edile (DURC);
Il modulo di domanda prevede una serie di interventi ai quali è attribuito un punteggio, se viene raggiunto almeno il valore 100, la riduzione viene concessa. È prevista una tipizzazione degli interventi per raggiungere una maggiore incisività degli stessi (Es. differenziazione degli interventi e dei punteggi in relazione alla dimensione aziendale).
A pena di inammissibilità, entro il termine del 28.02.2019 la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda (in sede di spedizione della domanda verificare attentamente la modalità di invio degli allegati) .
Vi consigliamo pertanto di consultare il Vostro consulente per la sicurezza sul lavoro al fine di valutare se ricorrano o meno le condizioni richieste dalla legge, e conseguentemente predisporre il modulo di domanda; le Aziende che faranno richiesta di riduzione possono essere sottoposte a visita ispettiva da parte degli organi competenti.
Il nostro Studio rimane a disposizione per l’invio telematico.
PER PROSSIMO ANNO INDICARE TERMINE SCADENZA INVIO PER PRATICHE STUDIO
DOCUMENTAZIONE ENTRO 20/02/2020?
Cordiali Saluti
Lucarelli Consulenza del lavoro
Studio Associato