Fano, lì 10/09/2026
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CIRCOLARE N. 23/2026
OGGETTO: MALATTIA INPS – riconoscimento della prestazione economica – Circolare INPS n. 92 del 04/09/2026 – Chiarimenti e superamento del precedente orientamento applicativo.
L’INPS, con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, è intervenuta per riordinare e aggiornare le indicazioni operative relative all’individuazione della data di inizio della prognosi nei certificati medici di malattia e al conseguente riconoscimento della prestazione previdenziale.
Di seguito si riporta l’analisi del quadro normativo, delle precedenti prassi e delle nuove disposizioni applicative.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI
Ai fini dell’erogazione dell’indennità economica di malattia a carico dell’INPS, il lavoratore ha l’obbligo di produrre una certificazione medica che attesti l’incapacità temporanea al lavoro sin dal primo giorno dell’evento.
In linea generale, l’indennità giornaliera di malattia decorre dal 4° giorno del periodo di malattia, computando come primi 3 giorni il c.d. “periodo di carenza” (di norma a carico del datore di lavoro secondo quanto previsto dai singoli CCNL).
Il Regolamento INAM (Ente confluito nell’INPS – D.M. 16 maggio 1963) e le storiche circolari dell’INPS hanno stabilito che il primo giorno dell’evento coincide di norma con la data di rilascio del certificato medico. Tale data è fondamentale per il calcolo della carenza, delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile e delle eventuali sanzioni disciplinari/previdenziali (es. assenza a visita fiscale di controllo).